Odg per la seduta n. 13 della commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare
SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


9a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)


13ª seduta: mercoledì 3 ottobre 2018, ore 8,45


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione
interrogazione svolta


IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione del documento:
DE BONIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza Xylella fastidiosa nei territori della Puglia - Relatore alla Commissione BERGESIO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 13ª Commissione)
(Doc. XXII, n. 6)
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DURNWALDER - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. -
Premesso che:
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»" erano le autorità locali a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori degli organi di controllo concernenti le violazioni del regolamento (UE) n. 1169/2011;
il 9 maggio 2018, con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative viene attribuita (ex articolo 26) al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i direttori degli uffici territoriali dell'ICQRF sono i soggetti delegati all'emissione delle ordinanze - ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza;
tenuto conto che:
l'articolo 99 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) prevede l'equiparazione della lingua tedesca a quella italiana;
l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari", prevede che nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima, la lingua tedesca è parificata a quella italiana;
l'articolo 3 dello stesso decreto n. 574 prevede che gli organi, gli uffici e i concessionari devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua;
considerato che:
le decisioni delle autorità locali sui ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori degli organi di controllo concernenti le violazioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 erano, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231, formalizzate nella stessa lingua in cui erano stati presentati i ricorsi stessi;
l'ufficio territorialmente competente per i ricorsi d'interesse del Trentino-Alto Adige è l'ICQRF Nord-Est, con sede a Conegliano Veneto;
all'attribuzione della competenza per l'irrogazione delle sanzioni all'autorità statale non è conseguito l'adeguamento delle strutture organizzative territoriali delegate, in particolare di quella delegata sui ricorsi presentati in Sudtirolo in lingua tedesca,
si chiede di sapere se e in che modo il Governo abbia provveduto a fornire all'ICQRF Nord-Est le indicazioni, i mezzi finanziari, la dotazione, il personale e la formazione per l'applicazione del bilinguismo e garantire così la tutela delle minoranze linguistiche.
(3-00148)